Art. 3.
(Assicurazioni sanitarie).

      1. Nell'offerta di contratti di assicurazione sanitaria, nell'invito a proporne la stipulazione e nella loro negoziazione e conclusione sono vietati tutti i riferimenti, anche indiretti, e ogni indagine relativi all'orientamento sessuale o all'identità di genere dell'assicurando o dell'assicurato, qualora ne consegua un aumento dell'entità dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato.
      2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

 

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      3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo 13 della presente legge, sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere dell'assicurato un aumento dell'entità dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato, salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.